Art. 1.
(Abrogazione della legge 20 febbraio 2006, n. 46).

      1. La legge 20 febbraio 2006, n. 46, è abrogata.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 405, 428, 443, 533, 576, 577, 580, 593 e 606 del codice di procedura penale nonché dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46.